Articolo 11 Ciascuno Stato contraente comunica il piu' presto possibile al Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, in conformita' con le disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso concernenti: a) le circostanze dell'infrazione; b) le misure prese in applicazione dell'articolo 9; c) le misure prese nei confronti dell'autore o dell'autore presunto dell'infrazione e in particolare il risultato di qualsiasi procedimento d'estradizione o di qualsiasi altra procedura giudiziaria.