(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
  Ciascuno Stato contraente comunica  il  piu'  presto  possibile  al
Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione  civile  internazionale,
in  conformita'  con  le  disposizioni  della  propria   legislazione
nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso concernenti: 
    a) le circostanze dell'infrazione; 
    b) le misure prese in applicazione dell'articolo 9; 
    c) le  misure  prese  nei  confronti  dell'autore  o  dell'autore
presunto dell'infrazione e in particolare il risultato  di  qualsiasi
procedimento  d'estradizione   o   di   qualsiasi   altra   procedura
giudiziaria.