(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  1.  Qualsiasi  controversia  fra   Stati   contraenti   riguardante
l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che non
possa  essere  risolta  per  mezzo  di  negoziati  e'  sottoposta  ad
arbitrato, su  richiesta  di  uno  di  essi.  Qualora  nei  sei  mesi
successivi alla data di richiesta di arbitrato le Parti non  riescano
a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato una qualunque
di esse puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale  di
giustizia, presentando una istanza conformemente allo  statuto  della
Corte. 
  2. Ciascuno Stato potra', all'atto della  firma  o  della  ratifica
della presente convenzione o dell'adesione,  dichiarare  che  non  si
considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente.  Gli
altri  Stati  contraenti  non  saranno   vincolati   dalle   suddette
disposizioni nei confronti di ciascuno Stato che abbia avanzato  tale
riserva. 
  3. Ciascuno Stato contraente che  abbia  avanzato  una  riserva  in
virtu'  delle  disposizioni  del  paragrafo  precedente   potra'   in
qualsiasi  momento  sciogliere  tale  riserva  mediante  notifica  ai
governi depositari.