Articolo 12 1. Qualsiasi controversia fra Stati contraenti riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che non possa essere risolta per mezzo di negoziati e' sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno di essi. Qualora nei sei mesi successivi alla data di richiesta di arbitrato le Parti non riescano a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato una qualunque di esse puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando una istanza conformemente allo statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato potra', all'atto della firma o della ratifica della presente convenzione o dell'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di ciascuno Stato che abbia avanzato tale riserva. 3. Ciascuno Stato contraente che abbia avanzato una riserva in virtu' delle disposizioni del paragrafo precedente potra' in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante notifica ai governi depositari.