(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
  1. La presente convenzione sara' aperta il 16 dicembre 1970 a L'Aja
alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di
diritto aereo tenuta a L'Aja dal  1  al  16  dicembre  1970  (qui  di
seguito denominata "La Conferenza de L'Aja").  Dopo  il  31  dicembre
1970, essa sara' aperta alla firma di tutti gli Stati  a  Washington,
Londra e Mosca. Qualsiasi Stato che non abbia firmato la  convenzione
prima che sia entrata in vigore  conformemente  al  paragrafo  3  del
presente articolo potra' aderirvi in qualsiasi momento. 
  2. La presente convenzione e' soggetta alla  ratifica  degli  Stati
firmatari. Gli  strumenti  di  ratifica,  nonche'  gli  strumenti  di
adesione, saranno depositati  presso  i  governi  degli  Stati  Uniti
d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e
della  Unione  delle  repubbliche  socialiste  sovietiche,  che  sono
designati qui come governi depositari. 
  3. La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la
data di deposito degli strumenti di ratifica di dieci Stati firmatari
che hanno partecipato alla Conferenza de L'Aja. 
  4. Per gli altri Stati, la presente convenzione entrera' in  vigore
alla data della sua entrata in vigore conformemente  al  paragrafo  3
del presente articolo o trenta giorni dopo la data del  deposito  dei
loro strumenti di ratifica o di adesione, se questa seconda  data  e'
posteriore alla prima. 
  5. I governi  depositari  informeranno  tempestivamente  tutti  gli
Stati che firmeranno la presente convenzione o  vi  aderiranno  della
data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento
di ratifica o di adesione, della data  di  entrata  in  vigore  della
presente convenzione nonche' di ogni altra comunicazione. 
  6. Sin dalla sua entrata in vigore, la presente  convenzione  sara'
registrata dai governi  depositari  conformemente  alle  disposizioni
dell'articolo 102 della Carta delle  Nazioni  Unite  e  conformemente
alle  disposizioni  dell'articolo  83  della   convenzione   relativa
all'aviazione civile internazionale (Chicago, 1944).