Articolo 14 1. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la presente convenzione con notifica scritta ai governi depositari. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale la notifica sara' stata ricevuta dai governi depositari. IN FEDE DI CIO' i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a L'Aja, il giorno sedici del mese di dicembre dell'anno millenovecentosettanta, in tre copie originali, ciascuna comprendente quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. (seguono le firme).