(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
  1.  Ciascuno  Stato  contraente   puo'   denunciare   la   presente
convenzione con notifica scritta ai governi depositari. 
  2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data  alla  quale  la
notifica sara' stata ricevuta dai governi depositari. 
 
  IN  FEDE  DI  CIO'  i  plenipotenziari  sottoscritti,   debitamente
autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. 
 
  FATTO a L'Aja, il giorno sedici  del  mese  di  dicembre  dell'anno
millenovecentosettanta, in tre copie originali, ciascuna comprendente
quattro testi  autentici  redatti  nelle  lingue  francese,  inglese,
spagnola e russa. 
 
    (seguono le firme).