(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
  1. Ai fini della presente convenzione, un aeromobile e' considerato
in volo dal momento in  cui,  terminato  l'imbarco,  tutte  le  porte
esterne sono state chiuse, fino al momento in cui una di queste porte
viene aperta per lo  sbarco.  In  caso  di  atterraggio  forzato,  si
presume che il volo continui finche' l'autorita' competente non avra'
preso in consegna l'aeromobile, le persone e i beni a bordo. 
  2.  La  presente  convenzione  non  si  applica   agli   aeromobili
utilizzati a scopi militari, doganali o di polizia. 
  3. La presente convenzione si applica soltanto nel caso in  cui  il
luogo di decollo o il luogo di atterraggio effettivo  dell'aeromobile
a lordo del  quale  e'  commessa  l'infrazione  si  trovi  fuori  dal
territorio dello Stato di immatricolazione di tale aeromobile, che si
tratti di un aeromobile in volo internazionale o di un aeromobile  in
volo nazionale. 
  4. Nei casi di cui all'articolo 5, la presente convenzione  non  si
applica ove il luogo di decollo e il luogo di  atterraggio  effettivo
dell'aeromobile a bordo del quale e' commessa l'infrazione si trovino
sul territorio di uno solo degli Stati citati in tale articolo. 
  5. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi  3  e  4  del
presente articolo, gli articoli 6, 7, 8  e  10  sono  applicabili,  a
prescindere dal luogo di decollo o dal luogo di atterraggio effettivo
dell'aeromobile, se  l'autore  o  l'autore  presunto  dell'infrazione
viene scoperto sul  territorio  di  uno  Stato  diverso  dallo  Stato
d'immatricolazione dell'aeromobile suddetto.