Articolo 3 1. Ai fini della presente convenzione, un aeromobile e' considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le porte esterne sono state chiuse, fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco. In caso di atterraggio forzato, si presume che il volo continui finche' l'autorita' competente non avra' preso in consegna l'aeromobile, le persone e i beni a bordo. 2. La presente convenzione non si applica agli aeromobili utilizzati a scopi militari, doganali o di polizia. 3. La presente convenzione si applica soltanto nel caso in cui il luogo di decollo o il luogo di atterraggio effettivo dell'aeromobile a lordo del quale e' commessa l'infrazione si trovi fuori dal territorio dello Stato di immatricolazione di tale aeromobile, che si tratti di un aeromobile in volo internazionale o di un aeromobile in volo nazionale. 4. Nei casi di cui all'articolo 5, la presente convenzione non si applica ove il luogo di decollo e il luogo di atterraggio effettivo dell'aeromobile a bordo del quale e' commessa l'infrazione si trovino sul territorio di uno solo degli Stati citati in tale articolo. 5. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, gli articoli 6, 7, 8 e 10 sono applicabili, a prescindere dal luogo di decollo o dal luogo di atterraggio effettivo dell'aeromobile, se l'autore o l'autore presunto dell'infrazione viene scoperto sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile suddetto.