(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  1. Ciascuno  Stato  contraente  adotta  le  misure  necessarie  per
stabilire la propria competenza a conoscere dell'infrazione,  nonche'
di qualunque altro atto di violenza diretto  contro  i  passeggeri  o
l'equipaggio  e  commesso  dall'autore  presunto  dell'infrazione  in
relazione diretta con questa, nei seguenti casi: 
    a) se essa viene commessa a bordo di un aeromobile  immatricolato
in questo Stato; 
    b) se l'aeromobile a bordo del quale viene commessa  l'infrazione
atterra sul proprio territorio con l'autore presunto  dell'infrazione
ancora a bordo; 
    c) se l'infrazione viene commessa a bordo di un  aeromobile  dato
in  locazione  senza  equipaggio  ad  una  persona  avente  la   sede
principale degli affari o, in mancanza, la residenza permanente nello
Stato suddetto. 
  2. Ciascuno Stato contraente adotta altresi' le  misure  necessarie
per stabilire la propria competenza a conoscere  dell'infrazione  nel
caso in cui l'autore presunto di questa si trovi sul suo territorio e
non venga estradato conformemente  all'articolo  8  verso  uno  degli
Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
  3. La presente convenzione  non  esclude  la  giurisdizione  penale
esercitata ai sensi della legge nazionale.