Articolo 4 1. Ciascuno Stato contraente adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza a conoscere dell'infrazione, nonche' di qualunque altro atto di violenza diretto contro i passeggeri o l'equipaggio e commesso dall'autore presunto dell'infrazione in relazione diretta con questa, nei seguenti casi: a) se essa viene commessa a bordo di un aeromobile immatricolato in questo Stato; b) se l'aeromobile a bordo del quale viene commessa l'infrazione atterra sul proprio territorio con l'autore presunto dell'infrazione ancora a bordo; c) se l'infrazione viene commessa a bordo di un aeromobile dato in locazione senza equipaggio ad una persona avente la sede principale degli affari o, in mancanza, la residenza permanente nello Stato suddetto. 2. Ciascuno Stato contraente adotta altresi' le misure necessarie per stabilire la propria competenza a conoscere dell'infrazione nel caso in cui l'autore presunto di questa si trovi sul suo territorio e non venga estradato conformemente all'articolo 8 verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La presente convenzione non esclude la giurisdizione penale esercitata ai sensi della legge nazionale.