Articolo 5 Gli Stati contraenti che costituiscono, per il trasporto aereo, delle organizzazioni di esercizio in comune o enti internazionali di esercizio o che utilizzino aeromobili oggetto di una immatricolazione comune o internazionale designano, per ciascun aeromobile, secondo le necessarie modalita', lo Stato che esercita la competenza e avra' le attribuzioni dello Stato d'immatricolazione ai fini della presente convenzione. Essi notificheranno tale designazione all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, la quale informera' a sua volta tutti gli Stati Parti alla presente convenzione.