(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  Gli Stati contraenti che costituiscono,  per  il  trasporto  aereo,
delle organizzazioni di esercizio in comune o enti internazionali  di
esercizio o che utilizzino aeromobili oggetto di una immatricolazione
comune o internazionale designano, per ciascun aeromobile, secondo le
necessarie modalita', lo Stato che esercita la competenza e avra'  le
attribuzioni dello Stato d'immatricolazione ai  fini  della  presente
convenzione. Essi notificheranno tale designazione all'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale, la quale informera' a sua volta
tutti gli Stati Parti alla presente convenzione.