Articolo 6 Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, qualsiasi Stato contraente sul territorio del quale si trova l'autore o l'autore presunto dell'infrazione assicura la detenzione di questa persona o adotta tutte le altre misure necessarie per assicurarne la presenza. Tale detenzione e queste misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato suddetto; esse possono essere mantenute soltanto nel periodo di tempo necessario per consentire l'esercizio dell'azione penale o la apertura di un procedimento di estradizione. 2. Lo Stato suddetto procede immediatamente ad un inchiesta preliminare allo scopo di stabilire i fatti. 3. Chiunque sia detenuto in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo puo' comunicare immediatamente col piu' vicino rappresentante qualificato dello Stato del quale ha la nazionalita'; a tal fine, gli saranno concesse tutte le agevolazioni. 4. Quando uno Stato ha messo una persona in detenzione conformemente alle disposizioni del presente articolo, esso notifica immediatamente tale detenzione, nonche' le circostanze che la giustificano, allo Stato di immatricolazione dell'aeromobile, allo Stato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), allo Stato del quale la persona detenuta ha la nazionalita', e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati interessati. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo ne comunica al piu' presto le conclusioni agli Stati suddetti indicando altresi' se intende esercitare la propria giurisdizione.