(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  Qualora ritenga che  le  circostanze  lo  giustifichino,  qualsiasi
Stato contraente  sul  territorio  del  quale  si  trova  l'autore  o
l'autore presunto dell'infrazione assicura la  detenzione  di  questa
persona o adotta tutte le altre misure necessarie per assicurarne  la
presenza. 
  Tale  detenzione  e  queste  misure  devono  essere  conformi  alla
legislazione dello Stato  suddetto;  esse  possono  essere  mantenute
soltanto nel periodo di tempo necessario per  consentire  l'esercizio
dell'azione penale o la apertura di un procedimento di estradizione. 
  2.  Lo  Stato  suddetto  procede  immediatamente  ad  un  inchiesta
preliminare allo scopo di stabilire i fatti. 
  3. Chiunque sia  detenuto  in  applicazione  del  paragrafo  1  del
presente articolo puo'  comunicare  immediatamente  col  piu'  vicino
rappresentante qualificato dello Stato del quale ha la  nazionalita';
a tal fine, gli saranno concesse tutte le agevolazioni. 
  4.  Quando  uno  Stato  ha  messo   una   persona   in   detenzione
conformemente alle disposizioni del presente articolo, esso  notifica
immediatamente  tale  detenzione,  nonche'  le  circostanze  che   la
giustificano, allo Stato di  immatricolazione  dell'aeromobile,  allo
Stato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), allo Stato  del
quale la persona detenuta  ha  la  nazionalita',  e,  se  lo  ritiene
opportuno, a tutti gli altri Stati interessati. Lo Stato che  procede
all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo
ne comunica  al  piu'  presto  le  conclusioni  agli  Stati  suddetti
indicando altresi' se intende esercitare la propria giurisdizione.