(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  Lo  Stato  contraente  sul  territorio  del  quale  viene  scoperto
l'autore    presunto    dell'infrazione,    qualora    non    proceda
all'estradizione  di  quest'ultimo,  sottopone  la  questione,  senza
eccezione di sorta e a prescindere dal  fatto  che  l'infrazione  sia
stata o no commessa sul proprio territorio, alle autorita' competenti
per l'esercizio dell'azione penale. Tali autorita' prendono  la  loro
decisione allo stesso modo che per ogni normale infrazione penale  di
carattere grave secondo le leggi di tale Stato.