(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  1. L'infrazione e' inclusa di diritto come caso di estradizione  in
qualsiasi trattato di estradizione concluso fra Stati contraenti. Gli
Stati contraenti si impegnano ad includere l'infrazione come caso  di
estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che concluderanno. 
  2. Qualora uno  Stato  contraente  che  subordini  la  estradizione
all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione  da
un altro Stato contraente con il quale non e' legato da  trattato  di
estradizione, esso ha facolta' di considerare la presente convenzione
come base giuridica dell'estradizione  relativamente  all'infrazione.
L'estradizione e' subordinata alle altre  condizioni  previste  dalla
legge dello Stato richiesto. 
  3.  Gli  Stati  contraenti  che  non   subordinino   l'estradizione
all'esistenza di un trattato riconoscono l'infrazione  come  caso  di
estradizione tra loro alle  condizioni  previste  dalla  legge  dello
Stato richiesto. 
  4. Tra Stati contraenti, l'infrazione viene  considerata,  ai  fini
dell'estradizione, come commessa tanto nel luogo della  perpetrazione
quanto sul territorio degli Stati che debbono  stabilire  la  propria
competenza in virtu' dell'articolo 4, paragrafo 1.