Articolo 8 1. L'infrazione e' inclusa di diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra Stati contraenti. Gli Stati contraenti si impegnano ad includere l'infrazione come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che concluderanno. 2. Qualora uno Stato contraente che subordini la estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un altro Stato contraente con il quale non e' legato da trattato di estradizione, esso ha facolta' di considerare la presente convenzione come base giuridica dell'estradizione relativamente all'infrazione. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto. 3. Gli Stati contraenti che non subordinino l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono l'infrazione come caso di estradizione tra loro alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto. 4. Tra Stati contraenti, l'infrazione viene considerata, ai fini dell'estradizione, come commessa tanto nel luogo della perpetrazione quanto sul territorio degli Stati che debbono stabilire la propria competenza in virtu' dell'articolo 4, paragrafo 1.