(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  1. Quando uno degli atti previsti dall'articolo 1, lettera a) si e'
verificato o e'  sul  punto  di  verificarsi,  gli  Stati  contraenti
adottano ogni misura idonea a restituire o mantenere il controllo 
dell'aeromobile al comandante 
 
  2. Nei  casi  di  cui  al  paragrafo  precedente,  qualsiasi  Stato
contraente sul  territorio  del  quale  si  trovano  l'aeromobile,  i
passeggeri o l'equipaggio facilita ai passeggeri ed all'equipaggio la
prosecuzione del viaggio il piu' presto possibile.  Esso  restituisce
senza indugio l'aeromobile ed il suo carico a  coloro  che  hanno  il
diritto di detenerli.