Articolo 9 1. Quando uno degli atti previsti dall'articolo 1, lettera a) si e' verificato o e' sul punto di verificarsi, gli Stati contraenti adottano ogni misura idonea a restituire o mantenere il controllo dell'aeromobile al comandante 2. Nei casi di cui al paragrafo precedente, qualsiasi Stato contraente sul territorio del quale si trovano l'aeromobile, i passeggeri o l'equipaggio facilita ai passeggeri ed all'equipaggio la prosecuzione del viaggio il piu' presto possibile. Esso restituisce senza indugio l'aeromobile ed il suo carico a coloro che hanno il diritto di detenerli.