(Convenzione-art. 1)
Convenzione per la repressione di atti illeciti contro  la  sicurezza
                        dell'aviazione civile 
 
  Gli Stati parti alla presente convenzione, 
  Considerato   che   gli   atti   illeciti   contro   la   sicurezza
dell'aviazione civile compromettono la sicurezza delle persone e  dei
beni, ostacolano seriamente l'esercizio dei servizi aerei e minano la
fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell'aviazione civile, 
  Considerato che tali atti li preoccupano gravemente, 
  Considerato che, allo scopo di prevenire questi  atti,  e'  urgente
prevedere misure appropriate dirette a punire i loro autori, 
  Convengono quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  1.  Commette  un'infrazione   penale   chiunque   illecitamente   e
intenzionalmente: 
    a) compie un atto di violenza a danno di una persona che si trova
a bordo di  un  aeromobile  in  volo,  se  questo  atto  e'  tale  da
compromettere la sicurezza di questo aeromobile; 
    b) distrugge un aeromobile in servizio o causa a tale  aeromobile
danni che lo rendono inadatto al volo  oppure  compromettono  la  sua
sicurezza in volo; 
    c) mette o fa mettere su un aeromobile in servizio, con qualsiasi
mezzo, un  dispositivo  o  delle  sostanze  che  possono  distruggere
l'aeromobile suddetto o causargli danni che lo  rendono  inadatto  al
volo o compromettono la sua sicurezza in volo; 
    d) distrugge o danneggia impianti o servizi di navigazione  aerea
o ne perturba il funzionamento, se uno di  questi  atti  e'  tale  da
compromettere la sicurezza di aeromobili in volo; 
    e) comunica un'informazione che sa essere  falsa  e,  per  questo
fatto, compromette la sicurezza di un aeromobile in volo. 
  2. Commette parimenti un'infrazione penale chiunque: 
    a) tenta di commettere una delle infrazioni elencate al paragrafo
1 del presente articolo; 
    b) e' complice della persona che commette o tenta  di  commettere
una di queste infrazioni.