Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile Gli Stati parti alla presente convenzione, Considerato che gli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, ostacolano seriamente l'esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell'aviazione civile, Considerato che tali atti li preoccupano gravemente, Considerato che, allo scopo di prevenire questi atti, e' urgente prevedere misure appropriate dirette a punire i loro autori, Convengono quanto segue: Articolo 1 1. Commette un'infrazione penale chiunque illecitamente e intenzionalmente: a) compie un atto di violenza a danno di una persona che si trova a bordo di un aeromobile in volo, se questo atto e' tale da compromettere la sicurezza di questo aeromobile; b) distrugge un aeromobile in servizio o causa a tale aeromobile danni che lo rendono inadatto al volo oppure compromettono la sua sicurezza in volo; c) mette o fa mettere su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o delle sostanze che possono distruggere l'aeromobile suddetto o causargli danni che lo rendono inadatto al volo o compromettono la sua sicurezza in volo; d) distrugge o danneggia impianti o servizi di navigazione aerea o ne perturba il funzionamento, se uno di questi atti e' tale da compromettere la sicurezza di aeromobili in volo; e) comunica un'informazione che sa essere falsa e, per questo fatto, compromette la sicurezza di un aeromobile in volo. 2. Commette parimenti un'infrazione penale chiunque: a) tenta di commettere una delle infrazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo; b) e' complice della persona che commette o tenta di commettere una di queste infrazioni.