(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
  1. Gli  Stati  contraenti  si  prestano  la  piu'  ampia  reciproca
assistenza giudiziaria possibile, in  qualsiasi  procedimento  penale
relativo alle infrazioni. In tutti i casi, la legge  applicabile  per
l'esecuzione di una richiesta di assistenza reciproca e' quella dello
Stato richiesto. 
  2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente  articolo
non  esimono  dalle  obbligazioni  derivanti  dalle  disposizioni  di
qualsiasi altro trattato bilaterale o plurilaterale che disciplina  o
disciplinera', in tutto o in parte, l'assistenza reciproca in materia
penale.