(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  Ogni Stato contraente  che  abbia  ragione  di  credere  che  sara'
commessa una delle infrazioni di  cui  all'articolo  1  fornisce,  in
conformita' con le disposizioni della  sua  legislazione,  nazionale,
tutte le informazioni utili in suo possesso agli  Stati  che,  a  suo
avviso, potrebbero essere quelli di cui al paragrafo 1  dell'articolo
5.