Articolo 12 Ogni Stato contraente che abbia ragione di credere che sara' commessa una delle infrazioni di cui all'articolo 1 fornisce, in conformita' con le disposizioni della sua legislazione, nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati che, a suo avviso, potrebbero essere quelli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.