(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
  Ogni  Stato  contraente  comunica  il  piu'  presto  possibile   al
Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione  civile  internazionale,
conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale,
tutte le informazioni utili in suo possesso relative alle: 
    a) circostanze dell'infrazione; 
    b) misure adottate in applicazione del paragrafo 2  dell'articolo
10; 
    c)  misure  adottate  nei  confronti  dell'autore  o  dell'autore
presunto  dell'infrazione  e   in   particolare   l'esito   di   ogni
procedimento  di  estradizione  o  di  qualsiasi  altro  procedimento
giudiziario.