Articolo 13 Ogni Stato contraente comunica il piu' presto possibile al Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative alle: a) circostanze dell'infrazione; b) misure adottate in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 10; c) misure adottate nei confronti dell'autore o dell'autore presunto dell'infrazione e in particolare l'esito di ogni procedimento di estradizione o di qualsiasi altro procedimento giudiziario.