(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
  1.  Qualsiasi  controversia  tra   Stati   contraenti   riguardante
l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che non
possa  essere  risolta  per  mezzo  di  negoziati  e'  sottoposta  ad
arbitrato, su richiesta  di  uno  di  essi.  Qualora,  nei  sei  mesi
successivi alla data della  richiesta  di  arbitrato,  le  Parti  non
riescono a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una
qualunque  di  esse  puo'  sottoporre  la  controversia  alla   Corte
internazionale di  giustizia,  presentando  un'istanza  conformemente
allo statuto della Corte. 
  2. Ciascuno Stato potra', all'atto della  firma  o  della  ratifica
della presente convenzione o dell'adesione,  dichiarare  che  non  si
considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente.  Gli
altri Stati  contraenti  non  saranno  vincolati  dalle  disposizioni
suddette  nei  confronti  di  ciascuno  Stato  contraente  che  abbia
formulato tale riserva. 
  3. Ciascuno Stato contraente che abbia  formulato  una  riserva  ai
sensi del paragrafo precedente potra' in qualsiasi momento sciogliere
tale riserva mediante notifica ai governi depositari.