(Convenzione-art. 15)
                             Articolo 15 
 
  1. La presente convenzione sara' aperta  il  23  settembre  1971  a
Montreal  alla  firma  degli  Stati  partecipanti   alla   Conferenza
internazionale di diritto aereo che ha avuto luogo a Montreal  dall'8
al 23 settembre 1971 (qui di seguito  denominata  "la  Conferenza  di
Montreal"). 
  Dopo il 10 ottobre 1971, essa sara' aperta alla firma di tutti  gli
Stati a Washington, Londra e Mosca. Qualsiasi  Stato  che  non  abbia
firmato la convenzione prima che sia entrata in vigore  conformemente
al paragrafo 3 del presente articolo  potra'  aderirvi  in  qualsiasi
momento. 
  2. La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica degli  Stati
firmatari.  Gli  strumenti  di  ratifica  nonche'  gli  strumenti  di
adesione saranno  depositati  presso  i  governi  degli  Stati  Uniti
d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e
della Unione delle repubbliche socialiste sovietiche,  che  sono  qui
designati come governi depositari. 
  3. La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la
data di deposito degli strumenti di ratifica di dieci Stati firmatari
che hanno partecipato alla Conferenza di Montreal. 
  A. Per gli altri Stati, la presente convenzione entrera' in  vigore
alla data della sua entrata in vigore conformemente  al  paragrafo  3
del presente articolo oppure trenta giorni dopo la data del  deposito
dei loro strumenti di ratifica o di adesione, se questa seconda  data
e' posteriore alla prima. 
  5. I governi  depositari  informeranno  tempestivamente  tutti  gli
Stati che firmeranno la presente convenzione o  vi  aderiranno  della
data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento
di ratifica o di adesione, della data  di  entrata  in  vigore  della
presente convenzione, nonche' di ogni altra comunicazione. 
  6. Sin dalla sua entrata in vigore, la presente  convenzione  sara'
registrata dai governi  depositari  conformemente  alle  disposizioni
dell'articolo 102 della Carta delle  Nazioni  Unite  e  conformemente
alle  disposizioni  dell'articolo  83  della   convenzione   relativa
all'aviazione civile internazionale (Chicago, 1944).