(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16 
 
  1.  Ciascuno  Stato  contraente   puo'   denunciare   la   presente
convenzione con notifica scritta ai governi depositari. 
  2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data  alla  quale  la
notifica sara' stata ricevuta dai governi depositari. 
 
  IN  FEDE  DI  CIO'  i  plenipotenziari  sottoscritti,   debitamente
autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. 
 
  FATTO  a  Montreal,  il  giorno  ventitre  del  mese  di  settembre
dell'anno millenovecentosettanta, in tre copie originali comprendenti
ciascuna  quattro  testi  autentici  in  lingua  francese,   inglese,
spagnola e russa. 
 
    (seguono le firme).