(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  Ai fini della presente convenzione: 
    a) un aeromobile e' considerato  in  volo  dal  momento  in  cui,
terminato l'imbarco, tutte le porte esterne sono state chiuse fino al
momento in cui una di queste porte viene aperta  per  lo  sbarco;  in
caso di atterraggio forzato, si presume che il volo continui  finche'
l'autorita' competente  non  abbia  preso  in  consegna  l'aeromobile
nonche' le persone ed i beni a bordo; 
    b) un aeromobile e' considerato in servizio dal momento in cui il
personale di terra o l'equipaggio comincia a prepararlo per  un  dato
volo fino allo scadere di un periodo di ventiquattro ore successivo a
qualsiasi atterraggio; comunque, il periodo di servizio si estende  a
tutto il tempo durante il quale l'aeromobile si  trova  in  volo  nel
senso specificato alla lettera a) del presente articolo.