(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  1.  La  presente  convenzione  non  si  applica   agli   aeromobili
utilizzati per scopi militari, doganali o di polizia. 
  2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e)  del  paragrafo  1
dell'articolo 1,  la  presente  convenzione,  che  si  tratti  di  un
aeromobile  in  volo  internazionale  o  di  un  aeromobile  in  volo
nazionale, si applica soltanto: 
    a) se il luogo reale o previsto del  decollo  o  dell'atterraggio
dell'aeromobile si trova al  di  fuori  del  territorio  dello  Stato
d'immatricolazione di tale aeromobile; o  b)  se  l'infrazione  viene
commessa  sul  territorio  di  uno  Stato  diverso  dallo  Stato   di
immatricolazione dell'aeromobile. 
  3. Ferme restando le disposizioni  del  paragrafo  2  del  presente
articolo, nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo
1 dell'articolo 1, la presente convenzione  si  applica  altresi'  se
l'autore o  l'autore  presunto  dell'infrazione  viene  scoperto  sul
territorio di uno  Stato  diverso  dallo  Stato  di  immatricolazione
dell'aeromobile. 
  4. Per quanto attiene agli Stati previsti all'articolo 9 e nei casi
di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 dell'articolo 1,
la presente convenzione non va applicata se i luoghi menzionati  alla
lettera a) del paragrafo 2  del  presente  articolo  si  trovano  sul
territorio di uno solo degli Stati previsti all'articolo  9,  a  meno
che l'infrazione non venga commessa o l'autore  o  l'autore  presunto
dell'infrazione non venga scoperto sul territorio di un altro Stato. 
  5. Nei casi di cui alla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 1,
la presente convenzione si applica  soltanto  se  gli  impianti  e  i
servizi di navigazione aerea sono utilizzati per la navigazione aerea
internazionale. 
  6. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo
si applicano altresi' ai casi enunciati al paragrafo 2  dell'articolo
1.