(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  1. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per  stabilire
la propria competenza a conoscere delle infrazioni nei casi seguenti: 
    a) qualora l'infrazione venga commessa sul territorio  di  questo
Stato; 
    b) qualora l'infrazione venga commessa a danno o a  bordo  di  un
aeromobile immatricolato in tale Stato; 
    c)  qualora  l'aeromobile  a  bordo  del  quale  viene   commessa
l'infrazione atterri sul  territorio  di  detto  Stato  con  l'autore
presunto dell'infrazione ancora a bordo; 
    d) qualora l'infrazione venga commessa a danno o a  bordo  di  un
aeromobile dato in locazione senza equipaggio ad una  persona  avente
la  sede  principale  degli  affari  o,  in  mancanza,  la  residenza
permanente nello Stato suddetto. 
  2. Ogni Stato prende altresi' le misure necessarie per stabilire la
propria competenza allo scopo di conoscere delle infrazioni  previste
alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 1, nonche'  al
paragrafo 2 dello stesso articolo, per quanto quest'ultimo  paragrafo
si riferisca alle suddette  infrazioni,  nel  caso  in  cui  l'autore
presunto di una di esse si trovi sul proprio territorio  e  lo  Stato
suddetto non  proceda  ad  estradizione  dello  stesso  conformemente
all'articolo 8 verso uno degli  Stati  di  cui  al  paragrafo  1  del
presente articolo. 
  3. La presente convenzione  non  esclude  la  giurisdizione  penale
esercitata ai sensi delle leggi nazionali.