(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  1. Qualora ritenga che le circostanze lo  giustifichino,  qualsiasi
Stato contraente  sul  territorio  del  quale  si  trova  l'autore  o
l'autore presunto dell'infrazione assicura la  detenzione  di  questa
persona o adotta tutte le altre misure necessarie per assicurarne  la
presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere  conformi  alla
legislazione dello Stato  suddetto;  esse  possono  essere  mantenute
soltanto nel periodo di tempo necessario per  consentire  l'esercizio
dell'azione penale o l'apertura di un procedimento di estradizione. 
  2. Lo  Stato  suddetto  procede  immediatamente  ad  una  inchiesta
preliminare per stabilire i fatti. 
  3. Chiunque sia  detenuto  in  applicazione  del  paragrafo  1  del
presente articolo puo' comunicare immediatamente con il  piu'  vicino
rappresentante  qualificato  dello  Stato   di   cui   egli   ha   la
nazionalita'; a tale scopo gli saranno fornite tutte le agevolazioni. 
  4.  Quando  uno  Stato  ha  messo   una   persona   in   detenzione
conformemente alle disposizioni del presente articolo, esso  notifica
immediatamente  tale  detenzione,  nonche'  le  circostanze  che   la
giustificano, agli Stati di cui al paragrafo 1  dell'articolo  5.  Lo
Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del
presente articolo, ne comunica al piu'  presto  le  conclusioni  agli
Stati  suddetti  indicando   se   intende   esercitare   la   propria
giurisdizione.