(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  1. Le infrazioni sono incluse di diritto fra i casi di estradizione
in qualunque trattato di estradizione concluso fra Stati  contraenti.
Gli Stati contraenti si impegnano a includere le infrazioni come casi
di  estradizione  in   qualsiasi   trattato   di   estradizione   che
concluderanno. 
  2. Qualora uno  Stato  contraente  che  subordini  la  estradizione
all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione  da
un altro Stato contraente con il quale non e' legato da  trattato  di
estradizione, esso ha facolta' di considerare la presente convenzione
come base giuridica dell'estradizione relativamente alle  infrazioni.
L'estradizione e' subordinata alle altre  condizioni  previste  dalla
legge dello Stato richiesto. 
  3.  Gli  Stati  contraenti  che  non   subordinano   l'estradizione
all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni come  casi  di
estradizione tra loro alle  condizioni  previste  dalla  legge  dello
Stato richiesto. 
  4. Tra Stati contraenti, le infrazioni sono  considerate,  ai  fini
dell'estradizione, come commesse sia nel  luogo  della  perpetrazione
sia  sul  territorio  degli  Stati  tenuti  a  stabilire  la  propria
competenza in virtu' delle lettere  b),  c)  e  d)  del  paragrafo  1
dell'articolo 5.