(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  Gli Stati contraenti  che  costituiscono  per  il  trasporto  aereo
organizzazioni di  esercizio  in  comune  o  enti  internazionali  di
esercizio  che  utilizzano  aeromobili  oggetto  di  immatricolazione
comune o internazionale, designano per ciascun aeromobile, a  seconda
delle necessarie modalita', lo Stato che esercita  la  competenza  ed
avra' le attribuzioni dello Stato di immatricolazione ai  fini  della
presente   convenzione.   Essi   notificheranno   tale   designazione
all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, la  quale  a
sua volta informera' tutti gli Stati parti alla presente convenzione.