Articolo 9 Gli Stati contraenti che costituiscono per il trasporto aereo organizzazioni di esercizio in comune o enti internazionali di esercizio che utilizzano aeromobili oggetto di immatricolazione comune o internazionale, designano per ciascun aeromobile, a seconda delle necessarie modalita', lo Stato che esercita la competenza ed avra' le attribuzioni dello Stato di immatricolazione ai fini della presente convenzione. Essi notificheranno tale designazione all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, la quale a sua volta informera' tutti gli Stati parti alla presente convenzione.