(Testo unico-art. 1)
TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE  DEI
              DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO 
                               Art. 1. 
                        (Dipendenti statali) 
 
  I dipendenti  statali,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio,
conseguono il diritto  all'indennita'  di  buonuscita  o  all'assegno
vitalizio secondo le norme del presente testo unico. 
  Sono dipendenti statali, ai fini delle  suddette  prestazioni,  gli
impiegati civili e  gli  operai  dello  Stato  nonche'  i  magistrati
ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati  ed
i procuratori dello  Stato,  gli  insegnanti  delle  scuole  e  degli
istituti di istruzione statali. 
  Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari  delle
forze armate  e  dei  corpi  di  polizia  in  servizio  permanente  o
continuativo, anche durante il periodo  in  cui  siano  trattenuti  o
richiamati in servizio, nonche' i militari appartenenti alle seguenti
categorie: 
    ufficiali di complemento e della  riserva  di  complemento  delle
forze armate, trattenuti alle armi ai  sensi  della  legge  28  marzo
1968, n. 371, e successive modificazioni; 
    ufficiali  di  complemento  e  della  riserva  di  complemento  e
sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in  servizio  ai
sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808; 
    ufficiali  di  complemento  e  della   riserva   di   complemento
trattenuti in servizio ai sensi dell'art.  10,  ultimo  comma,  della
legge 5 giugno 1951, n. 376; 
    vice brigadieri, graduati  e  militari  di  truppa,  esclusi  gli
ausiliari, dell'Arma dei carabinieri,  dei  Corpi  delle  guardie  di
pubblica sicurezza, della  guardia  di  finanza  e  degli  agenti  di
custodia. 
  Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano  anche
al personale non di ruolo.