(Testo unico-art. 14)
                         Testo unico-art.14. 
                       (Disposizioni generali) 
 
  Ai  fini  della  liquidazione  dell'indennita'  di   buonuscita   e
dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato  in
qualita' di dipendente statale a far tempo dalla  data  indicata  dal
primo comma dell'art. 41; 
  per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento  di
quiescenza dei dipendenti dello Stato.