(Testo unico-art. 15)
                        Testo unico-art. 15. 
                  (Servizi e periodi riscattabili) 
 
  I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonche' i  servizi  non
statali e i periodi di tempo di cui  e'  prevista  la  computabilita'
come servizio effettivo ai fini del  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto. 
  Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne  di  guerra  e
per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di
quiescenza statale. 
 Il diritto di riscatto puo' essere esercitato in tutto o in parte. 
  Il riscatto e' subordinato al pagamento di un contributo  a  totale
carico dell'interessato,  in  misura  determinata  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali, in base a  coefficienti  attuariali  previsti  da
apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il  lavoro  e
la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. 
  Il  consiglio  di  amministrazione  suddetto,   con   deliberazione
approvata con decreto dei ministri di cui al comma  precedente,  puo'
apportare  modifiche  alle  norme  di  attuazione  gia'  emanate  dal
consiglio di amministrazione stesso,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma
secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.