(Testo unico-art. 17)
                        Testo unico-art. 17. 
                      (Servizi ricongiungibili) 
 
  I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito  dallo  istituto
per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e  al
Fondo di previdenza  dell'istituto  nazionale  di  assistenza  per  i
dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che
da' luogo alla indennita' di buonuscita prevista dal  presente  testo
unico. 
  Nei casi in cui ricorre l'applicazione  del  comma  precedente,  si
ricongiungono anche i servizi che comunque siano  riconosciuti  utili
dai singoli ordinamenti dei fondi predetti. 
  Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523,  e
della legge 25 gennaio 1960, n. 4. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano  anche  nei
confronti  del  personale  dell'Azienda  di  Stato  per   i   servizi
telefonici iscritto alla Cassa integrativa di  previdenza,  istituita
con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  22  gennaio
1947, n. 134.