(Testo unico-art. 18)
                        Testo unico-art. 18. 
                          (Arrotondamento) 
 
  Se nel totale del servizio computabile ai fini  della  liquidazione
dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno  vitalizio  risulta  una
frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi  si  computa  come
anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. 
  Nel caso di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, ai  sensi
del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso  gia'
effettuato;  il  periodo   di   servizio   trascurato   nella   prima
liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.