(Testo unico-art. 20)
                        Testo unico-art. 20. 
                   (Cause di perdita del diritto) 
 
  Il diritto all'indennita' di buonuscita e all'assegno vitalizio non
viene meno con la perdita della  cittadinanza  italiana;  il  diritto
all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione. 
  Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa  alla  indennita'
di buonuscita si prescrive nel termine  di  cinque  anni,  decorrente
dalla data in cui  e'  sorto  il  diritto;  la  domanda  di  pensione
eventualmente  presentata  dagli  aventi  diritto  all'indennita'  di
buonuscita interrompe il corso della prescrizione.