(Testo unico-art. 28)
                        Testo unico-art. 28. 
                             (Pagamenti) 
 
  L'indennita' di buonuscita e' pagata  dalla  sezione  di  tesoreria
provinciale   dello   Stato    di    Roma,    su    mandato    emesso
dall'amministrazione del Fondo di previdenza. 
  La sezione di tesoreria estingue il mandato mediante  emissione  di
assegno bancario non trasferibile a favore degli interessati. 
  Il pagamento dei ratei di assegno  vitalizio  e'  eseguito  a  cura
della direzione  provinciale  del  tesoro  nella  cui  circoscrizione
l'interessato ha la residenza, con l'osservanza delle  norme  vigenti
in materia di pagamento delle pensioni  statali.  I  ratei  arretrati
sono  corrisposti  su  mandato  dell'amministrazione  del  Fondo   di
previdenza. 
  In caso di ratei lasciati insoluti  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 14, commi dal primo al quarto, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.