(Testo unico-art. 3)
                         Testo unico-art. 3 
                (Indennita' spettante al dipendente) 
 
  Al dipendente statale che  cessa  dal  servizio  con  diritto  alla
pensione,  anche   se   successivamente   riconosciuto,   normale   e
privilegiata, spetta l'indennita' di buonuscita purche'  il  servizio
stesso sia durato almeno un biennio compiuto. 
  L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva  di
cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi
delle disposizioni contenute nel successivo capo III. 
  Per  la   determinazione   della   base   contributiva,   ai   fini
dell'applicazione  del  comma  precedente,  si   considera   l'ultimo
stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti;  la
stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base
contributiva.