(Testo unico-art. 30)
                        Testo unico-art. 30. 
     (Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti) 
 
  I  provvedimenti  adottati  dall'amministrazione   del   Fondo   di
previdenza nelle materie previste dal presente  testo  unico  possono
essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando: 
    a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di
elementi risultanti dagli atti; 
    b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo  del
contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennita' di buonuscita  o
dell'assegno vitalizio; 
    c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo  la  emissione  del
provvedimento; 
    d)  il  provvedimento  sia  stato  emesso  in  base  a  documenti
riconosciuti o dichiarati falsi. 
  Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento
e' revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno
dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d)  il
termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti  nuovi  o
dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti. 
  Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto,  il  provvedimento  e'
revocato, modificato o rettificato nel  termine  di  sessanta  giorni
dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale.