(Testo unico-art. 37)
                        Testo unico-art. 37. 
               (Contributo previdenziale obbligatorio) 
 
  L'Amministrazione cui  l'iscritto  appartiene  versa  al  Fondo  di
previdenza e credito  un  contributo  previdenziale  obbligatorio  in
misura pari al  7,10  per  cento  della  base  contributiva  indicata
nell'art. 38; il contributo e' elevato  al  7,60  per  cento  dal  1°
gennaio 1976 e all'8,10 per  cento  dal  1°  gennaio  1978;  ciascuna
amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in  misura
pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta. 
  Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli  iscritti
aventi diritto alle prestazioni creditizie, e'  pari  allo  0,50  per
cento dello stipendio, paga o  retribuzione  mensili  considerati  al
lordo in ragione dell'80 per cento. 
  I contributi indicati nei commi precedenti  non  sono  rimborsabili
ancorche' non siano state erogate prestazioni.