(Testo unico-art. 38)
                        Testo unico-art. 38. 
                         (Base contributiva) 
 
  La  base  contributiva  e'  costituita  dall'80  per  cento   dello
stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al  lordo,  di  cui
alle  leggi  concernenti  il  trattamento  economico  del   personale
iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni: 
    indennita' di funzione per i dirigenti superiori e  per  i  primi
dirigenti prevista dall'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 
    assegno perequativo previsto dalla legge  15  novembre  1973,  n.
734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di  ruolo,  e  per  gli
operai dello Stato; 
    indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973,  n.
728, per il personale di  ruolo  e  non  di  ruolo,  compreso  quello
operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; 
    assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1°  ottobre
1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il
personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione
universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; 
    assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30  luglio  1973,
n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non  docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; 
    assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge  27  ottobre
1973, n. 628, per gli ufficiali di grado  inferiore  a  colonnello  o
capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di
truppa; 
    assegno personale attribuito, nel caso di passaggio  di  carriera
presso  la  stessa  o  diversa  amministrazione,  ai  dipendenti  con
stipendio, od  altro  assegno  che  concorra  a  costituire  la  base
contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. 
  Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e
le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento
previdenziale. 
  Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole
l'accertamento  dell'ammontare  della  retribuzione  o  che  svolgano
attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro  ridotti,
la base per  la  commisurazione  del  contributo  e'  stabilita,  con
decreto del Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale  di
concerto con il Ministro per il  tesoro  e  con  gli  altri  Ministri
interessati,  in  una   somma   fissa   mensile   ragguagliata   alla
retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.