(Testo unico-art. 39)
                        Testo unico-art. 39. 
                        (Categorie iscritte) 
 
  Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i  dipendenti  statali  di
cui all'art. 1, con le eccezioni  stabilite  dall'art.  2  e  con  la
limitazione di cui al comma seguente. 
  Sono iscritti al Fondo, per le sole prestazioni creditizie: 
    i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che  abbiano  optato
per  l'iscrizione   all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi  sostitutivi  di
essa; 
    i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento  di  quiescenza
al personale degli uffici locali del Ministero delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, di cui all'art.  77  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; 
    i dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il
personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello  Stato  22  gennaio  1947,  n.  134,  e  successive
modificazioni.