(Testo unico-art. 40)
                        Testo unico-art. 40. 
                (Iscrizione di categorie particolari) 
 
  L'obbligo dell'iscrizione al Fondo e' esteso: 
    1) per tutte le prestazioni: 
      ai giudici della Corte costituzionale; 
      ai dipendenti della Camera  dei  deputati,  del  Senato  e  del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
      ai dipendenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro; 
      ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio
permanente; 
    2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie: 
      ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro; 
      agli  ufficiali   giudiziari   ed   agli   aiutanti   ufficiali
giudiziari; 
    3) per le sole prestazioni creditizie: 
      ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia  nazionale
dei Lincei; 
      ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica; 
      al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.