(Testo unico-art. 41)
                        Testo unico-art. 41. 
              (Decorrenza e cessazione dell'iscrizione) 
 
  L'iscrizione ha effetto dalla data di  decorrenza  del  trattamento
economico di attivita' e cessa dalla data di cessazione dal  servizio
per qualunque causa. 
  Nel caso in cui  il  dipendente  sia  trattenuto  o  richiamato  in
servizio senza  soluzione  di  continuita'  e  con  percezione  degli
assegni di attivita', l'iscrizione prosegue per tutto il  periodo  di
trattenimento o di richiamo. 
  Resta salva la facolta' dell'interessato di  far  valere  i  propri
diritti  alla  data  di  cessazione  dal   servizio,   anteriore   al
trattenimento o richiamo.