(Testo unico-art. 44)
                        Testo unico-art. 44. 
                       (Assistenza creditizia) 
 
  Per la erogazione di prestiti e per la costituzione di garanzia  di
cui all'art. 33, lettere b) e c), si osservano  le  disposizioni  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e
del relativo regolamento approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, purche' compatibili con  le  norme
del presente testo unico.