(Testo unico-art. 46)
                        Testo unico-art. 46. 
                      (Interessi sui prestiti) 
 
  La  misura  degli  interessi  e  delle  ritenute   per   spese   di
amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti
e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale  di
previdenza  ed  assistenza  per  i  dipendenti  statali  con  propria
delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del  lavoro  e
della previdenza sociale e del tesoro  e  non  puo'  superare  quella
indicata dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 
  Ai fini  del  computo  delle  quote  di  retribuzione  cedibili  si
considera la base contributiva di cui all'art. 37, secondo comma.