(Testo unico-art. 49)
                        Testo unico-art. 49. 
                     (Composizione del comitato) 
 
  Il comitato speciale per il  credito  e'  nominato  dal  presidente
dell'Ente nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  dipendenti
statali che lo presiede ed e' composto: 
    1) da quattro consiglieri di amministrazione dello Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti  statali,  di  cui  alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge  24  dicembre
1951, n. 1669; 
    2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente  nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti  statali  scelti  tra  i
rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma. 
  Alle  sedute  del  comitato  partecipano,  a  turno,  due   sindaci
designati di volta in volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. 
e il direttore generale, con voto consultivo. 
  Il comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai
punti b), e), ed f) del precedente art. 48.