(Testo unico-art. 5)
                         Testo unico-art. 5. 
                (Indennita' spettante ai superstiti) 
 
  In caso di morte del dipendente statale in attivita'  di  servizio,
l'indennita' di buonuscita, nella  misura  che  sarebbe  spettata  al
dipendente,  compete,  nell'ordine,  al  coniuge  superstite  e  agli
orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguano il diritto
alla pensione di riversibilita'. 
  Al coniuge superstite  con  orfani  minorenni  spetta  l'indennita'
intera, salvo quanto previsto dal comma seguente. 
  Se  con  il  coniuge  superstite  concorrono  orfani  minorenni  di
precedente matrimonio o dei quali, comunque,  il  coniuge  superstite
non  abbia  la  rappresentanza  legale  ovvero  orfani   maggiorenni,
l'indennita' e' ripartita come segue: 
    se concorre un solo orfano, nella misura  del  60  per  cento  al
coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano; 
    se concorrono piu' orfani, nella  misura  del  40  per  cento  al
coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani. 
  Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si
considerano concorrenti anche gli orfani minorenni non  indicati  nel
comma stesso; le loro quote sono attribuite al coniuge superstite. 
  Nel caso di concorso tra orfani soli  o  tra  fratelli  e  sorelle,
l'indennita' e' suddivisa in parti uguali;  se  i  superstiti  aventi
diritto sono i genitori, l'indennita' e' attribuita al padre;  si  fa
luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali nel caso in cui la
madre, all'atto del decesso del  dipendente,  vivesse  effettivamente
separata dal marito senza riceverne gli alimenti.