(Testo unico-art. 53)
                        Testo unico-art. 53. 
    (Decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito) 
 
  Per il personale in servizio all'atto dell'entrata  in  vigore  del
presente testo unico resta ferma  la  decorrenza  dell'iscrizione  al
Fondo di previdenza  e  credito  dalla  data  appresso  indicata  per
ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per il  personale  immesso
in  servizio  successivamente  alla  data  predetta,  da  quella   di
decorrenza degli effetti economici, salvo che  non  sia  diversamente
disposto dal presente articolo: 
 
    Impiegati civili e operai: 
      1) impiegati civili di ruolo dello Stato, magistrati  ordinari,
amministrativi e della giustizia  militare,  avvocati  e  procuratori
dello Stato, dal 1° febbraio 1918; 
      2)   impiegati   civili   dei   ruoli   speciali    transitori,
successivamente trasferiti nei ruoli aggiunti, poi soppressi, dal  1°
maggio 1948; 
      3) impiegati civili non di ruolo dello  Stato,  esclusi  quelli
assunti per periodi inferiori ad un anno e  con  contratto  d'impiego
privato e quelli a contratto locale assunti  per  le  esigenze  degli
uffici italiani all'estero, dal 1° gennaio 1967; 
      4) operai di ruolo dello Stato, dal 1° aprile 1961; 
 
    Personale militare: 
      5) ufficiali in servizio permanente delle Forze  armate  e  dei
Corpi di polizia, dal 1° febbraio 1918; 
      6) marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate e  dei
Corpi di polizia, esclusi quelli dell'Arma dei  carabinieri  e  della
guardia di finanza, dal 1° febbraio 1918; 
      7) marescialli dell'Arma dei carabinieri  e  della  guardia  di
finanza, dal 1° luglio 1923; 
      8) sergenti  maggiori  e  gradi  corrispondenti  dell'Esercito,
della  Marina  e  dell'Aeronautica   e   brigadieri   dell'Arma   dei
carabinieri, della guardia di finanza, del  Corpo  delle  guardie  di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, in  servizio
permanente, dal 1° luglio 1956; 
      9) vicebrigadieri, graduati e militari di  truppa  dell'Arma  e
dei Corpi predetti, in servizio continuativo, rispettivamente: dal 1°
gennaio 1962, dal 1° ottobre 1961, dal  1°  settembre  1961,  dal  1°
aprile 1963; 
      10) brigadieri e  vicebrigadieri  raffermati  dell'Arma  e  dei
Corpi predetti e graduati e militari  di  truppa  dell'Arma  e  Corpi
stessi  che  abbiano  compiuto  la  3ª  rafferma  triennale,  dal  1°
settembre 1948; 
      11) vice brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma  e
dei Corpi predetti in ferma volontaria, dal 1° luglio 1970; 
      12)  comandanti  e  capi   guardia   delle   carceri   (vecchio
ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920  e  nuovamente
dal 1° dicembre 1923; 
      13) nocchieri delle capitanerie di porto (vecchio ordinamento),
dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920 e nuovamente dal  1°  dicembre
1923; 
      14)  ufficiali  e  marescialli  in  servizio  permanente  della
soppressa milizia nazionale forestale, dal 16 settembre 1926; 
      15)  ufficiali  e  marescialli  in  servizio  permanente  della
soppressa milizia nazionale della strada, dal 28 dicembre 1932; 
      16)  ufficiali  mutilati  e  invalidi  di  guerra  in  congedo,
riassunti in servizio sedentario ai sensi del regio  decreto-legge  8
luglio 1937, n. 1479, dal 1° gennaio 1937; 
      17) ufficiali e marescialli della soppressa milizia  portuaria,
dal 1° luglio 1939; 
      18) ufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal  1°
gennaio 1940, data di inquadramento  in  ruolo  ai  sensi  del  regio
decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333,  modificato  dalla  legge  27
dicembre 1941, n. 1570; 
      19) sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° luglio 1961; 
      20) ufficiali, sottufficiali e militari  di  truppa  del  Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti  in  servizio  a  norma
dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699,  e  dell'articolo
12, lettera b), della legge 2 aprile 1968, n.  408,  dal  1°  gennaio
1959; sottufficiali e militari di truppa del Corpo predetto mantenuti
in servizio ai sensi dell'articolo 2 delle legge 6  luglio  1962,  n.
888, dal 9 agosto 1962. La decorrenza dell'iscrizione dalle  predette
date e' subordinata al compimento, alle date stesse, di tre  anni  di
servizio nel Corpo per i  vicebrigadieri  e  di  nove  anni  per  gli
appuntati e le guardie; in mancanza di tale  requisito,  l'iscrizione
decorre dalla data in cui il requisito stesso e' stato conseguito; 
      21) militari  delle  categorie  sopra  elencate  richiamati  in
servizio con assegni; 
 
    Insegnanti e altro personale dipendente da istituti scolastici: 
      22) professori universitari titolari, gia' a carico dei bilanci
delle universita' di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30
settembre 1923, n. 2102, dalla data di  statizzazione  delle  singole
universita'; 
      23)   professori    incaricati    esterni    di    insegnamento
universitario, dal 1° novembre 1961; 
      24) insegnanti di educazione fisica, dal 1° febbraio 1918 al 30
settembre  1923  e  nuovamente  dal  1°   ottobre   1946,   data   di
reinquadramento nei ruoli dello Stato; 
      25)   insegnanti    incaricati    forniti    di    abilitazione
all'insegnamento, insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con  nomina
a tempo  indeterminato  e  insegnanti  di  strumento  musicale  negli
istituti magistrali, dal 1° ottobre 1961; 
      26) assistenti non di ruolo delle accademie di belle arti e dei
licei artistici, accompagnatori di  pianoforte  dei  conservatori  di
musica e pianisti accompagnatori delle accademie nazionali di  danza,
dal 1° ottobre 1961; 
      27) insegnanti della scuola secondaria assunti con  incarico  a
tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1969; 
      28) insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari,  dal
1° settembre 1942; 
      29) insegnanti delle scuole elementari  statali,  ivi  compresi
gli  insegnanti  preposti   alle   attivita'   integrative   e   agli
insegnamenti speciali, assunti con incarico  a  tempo  indeterminato,
dal 1° ottobre 1971; 
      30) insegnanti con incarico a tempo indeterminato della  scuola
materna statale, dal 1° settembre 1971; 
      31)  personale  titolare,  stabile  e  in   prova,   direttivo,
insegnante,  di  amministrazione  e  di  laboratorio   delle   scuole
professionali, industriali e commerciali,  delle  scuole  e  istituti
d'arte,  degli  istituti  superiori  di  commercio,  degli   istituti
superiori per le industrie  artistiche,  delle  scuole  superiori  di
architettura e delle  stazioni  sperimentali,  dal  1°  luglio  1927;
l'iscrizione  decorre,  invece,  dal  1°  gennaio  1922,   se   detto
personale, in servizio al 1° luglio 1927, trovavasi  iscritto  al  31
dicembre 1925 alla soppressa Cassa  pensioni  istituita  con  decreto
legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750; 
      32)  personale  di  amministrazione   delle   universita'   dei
soppressi  gradi  VI,  VII  e  VIII,  gia'  a  carico   dei   bilanci
universitari, di cui alla tabella B) allegata  al  regio  decreto  30
settembre 1923, n. 2102, dal 7 luglio 1933; 
      33)  personale  di  amministrazione   delle   universita'   dei
soppressi  gradi  IX  e  inferiori,  gia'  a   carico   dei   bilanci
universitari, dal 1° settembre 1940; 
      34) assistenti, tecnici, subalterni,  infermieri  e  portantini
degli istituti superiori universitari,  gia'  a  carico  dei  bilanci
universitari, dal 1° luglio 1948; 
      35) personale ispettivo,  direttivo,  insegnante  e  assistente
delle scuole materne statali, dalla data di inquadramento  nei  ruoli
istituiti con legge 18 marzo 1968, n. 444; 
 
    Categorie particolari: 
      36)  giudici  della  Corte  costituzionale,  dalla   data   del
provvedimento di nomina; 
      37) impiegati di ruolo del Senato, dal 1° febbraio 1918; 
      38) impiegati di  ruolo  della  Camera  dei  deputati,  dal  1°
febbraio 1918 al 30 giugno 1919 e nuovamente dal 1° luglio 1927; 
      39) ufficiali giudiziari di ruolo, dal 1° gennaio 1930; 
      40) aiutanti ufficiali giudiziari, dal 1° dicembre 1951; 
      41) funzionari del Fondo per il culto, degli economati generali
dei benefici vacanti e del soppresso Ministero della real  casa,  dal
1° febbraio 1918; 
      42) personale daziario delle cessate amministrazioni statali di
Roma, Napoli, Palermo e Venezia iscritto  in  qualita'  di  impiegato
civile di ruolo  dello  Stato  anteriormente  al  trasferimento  alle
amministrazioni comunali disposto dall'8 marzo 1924 con regio decreto
13 gennaio 1924, n. 187, dal 1° febbraio 1918; 
      43) funzionari di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto  19
aprile  1923,  n.  936,  e  personale   direttivo,   insegnante,   di
amministrazione e di laboratorio delle scuole indicate al n.  31  del
presente articolo, situate nei territori annessi all'Italia  dopo  la
guerra 1914-18, dal 1° luglio 1923; 
      44) personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal
1° gennaio 1924; e' fatta eccezione per coloro che optarono, a  norma
dell'articolo 14 del regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, per  il
trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 15 della  legge  14
luglio 1907, n. 543, salvo che gli stessi non abbiano  rinunciato  al
trattamento medesimo ai sensi del regio decreto 9  gennaio  1936,  n.
268; 
      45) personale di ruolo del soppresso commissariato generale per
l'emigrazione, dal 1° luglio 1927; 
      46) personale del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro, dal 1° gennaio 1937; 
      47)  personale  proveniente   dalle   cattedre   ambulanti   di
agricoltura con diritto al trattamento di quiescenza a  carico  dello
Stato, dal 1° aprile 1937; 
      48) personale di  ruolo  degli  Archivi  notarili  regionali  e
distrettuali, dal 1° maggio 1940; 
      49) personale ausiliario  dell'Amministrazione  delle  poste  e
delle telecomunicazioni con contratto a termine di cui all'allegato 2
del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345,  dal  1°  luglio  1945,
data di inquadramento nei ruoli statali; 
      50) capi cantonieri dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal
20 agosto 1946, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 
      51) agenti stradali dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal
29 maggio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati; 
      52) personale di ruolo dell'Azienda autonoma per i telefoni  di
Stato, dal 1° giugno 1948; 
      53) agenti forestali, dal 1° luglio 1948, data di  attribuzione
della qualifica di impiegati; 
      54)  personale  degli  uffici  del  lavoro  e   della   massima
occupazione di cui alla tabella C) annessa al decreto legislativo  15
aprile 1948, n. 381, dalla data del  provvedimento  di  inquadramento
nei ruoli statali; 
      55)  personale  degli  istituti  di  incremento  ippico,   gia'
depositi cavalli stalloni, dal 18 agosto 1954, data  di  attribuzione
della qualifica di impiegati; 
      56)   impiegati   assunti   dalla   soppressa   Amministrazione
dell'Africa  italiana  con  contratto  tipo  approvato  con   decreto
interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, i quali abbiano optato  per
la conservazione di detto rapporto d'impiego, se in  servizio  al  1°
gennaio 1964, dal 1° settembre 1954; 
      57)  sorveglianti  idraulici,  dal  29  giugno  1956,  data  di
attribuzione della qualifica di impiegati; 
      58) collocatori di ruolo delle sezioni  comunali  e  frazionali
degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, dal 1°
gennaio 1962; 
      59) dipendenti del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro,  dal  1°  gennaio  1967,  data  di  inquadramento  nei  ruoli
istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto  1966,
n. 826; 
      60) personale gia' dipendente da  organismi  militari  operanti
nel  territorio  nazionale  nell'ambito  della  Comunita'  atlantica,
assunto in categorie salariali non di ruolo ai sensi  della  legge  9
marzo 1971, n. 98, dalla data di assunzione; 
      61) cappellani militari dalla data in cui furono inquadrati nel
ruolo  unico  previsto  dalla  legge  11  marzo  1926,  n.   417,   e
successivamente nel ruolo unico del servizio permanente di  cui  alle
leggi 16 gennaio 1936, n. 77, e 1° giugno 1961, n. 512.