(Testo unico-art. 55)
                        Testo unico-art. 55. 
         (Iscrizione al Fondo e computabilita' dei servizi) 
 
  Per le categorie di personale iscritte al  Fondo  di  previdenza  e
credito dopo il 1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennita'
di buonuscita e dell'assegno  vitalizio,  il  servizio  prestato  con
iscrizione;  e'  ammesso  a  riscatto  il  servizio  prestato   senza
iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa  il
servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione. 
  I servizi effettivamente prestati  anteriormente  al  1°  settembre
1942 in qualita' di  insegnante  di  ruolo  delle  scuole  elementari
pubbliche sono computabili: 
    per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal  1°
settembre 1952; 
    per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio  dal  1°
settembre 1948 al 31 agosto 1952. 
  Per gli impiegati  e  gli  uscieri  di  ruolo  dell'Amministrazione
autonoma degli archivi notarili, cessati dal servizio a  partire  dal
1° maggio 1946 o in data successiva, sono computabili i servizi  resi
nelle qualita' predette anteriormente al 1° maggio 1940: 
    per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal  1°
gennaio 1953; 
    per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio  dal  1°
maggio 1946 al 31 dicembre 1952.