(Testo unico-art. 7)
                         Testo unico-art. 7. 
                  (Assegno spettante al dipendente) 
 
  Il dipendente statale che cessa dal servizio per raggiungimento del
limite di eta' o per infermita', senza diritto a  pensione,  consegue
l'assegno vitalizio. 
  L'assegno e' pari a  tanti  quarantesimi  della  base  contributiva
prevista dall'art. 38, quanti sono gli anni di  servizio  computabile
ai sensi delle disposizioni contenute nel  successivo  capo  III.  Si
applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso l'assegno  non  puo'
essere inferiore a quello che spetterebbe al  coniuge  superstite,  a
norma dell'articolo seguente. 
  Al dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche,  come
parte integrante dell'assegno,  una  rendita  vitalizia  costante  di
annue L. 30.000. 
  Ai fini dell'applicazione del primo comma, i militari  appartenenti
alle categorie elencate nell'art.  1,  comma  terzo,  si  considerano
cessati dal servizio per eta' nei casi in cui essi vengono  collocati
in congedo per aver raggiunto il limite sino al quale possono  essere
mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni in vigore.