(Testo unico-art. 8)
                         Testo unico-art. 8. 
                     (Assegno di riversibilita') 
 
  In caso di morte del dipendente che non abbia maturato l'anzianita'
necessaria per far conseguire la pensione ai  superstiti  o  che  sia
cessato dal servizio con  diritto  all'assegno  di  cui  all'articolo
precedente,  conseguono  l'assegno   vitalizio   di   riversibilita',
nell'ordine, il coniuge  superstite  e  gli  orfani,  i  genitori,  i
fratelli e sorelle, secondo le  condizioni  soggettive  di  cui  alle
norme sul trattamento di quiescenza statale. 
  Il diritto alla riversibilita' sorge  nel  momento  in  cui,  anche
posteriormente alla morte del dante causa,  si  verificano  tutte  le
condizioni prescritte. 
  In caso  di  morte  di  un  congiunto  avente  diritto  all'assegno
vitalizio e nel  caso  di  perdita  di  tale  diritto,  l'assegno  si
consolida in favore dei congiunti dello  stesso  ordine;  ove  questi
manchino o nel caso  di  loro  decesso  o  di  perdita  del  diritto,
subentrano i congiunti dell'ordine successivo. 
  Chi venga a trovarsi nelle condizioni previste per il conseguimento
del  diritto  all'assegno  di  riversibilita'  dopo  che   lo   abbia
conseguito altro avente causa, anche di ordine successivo,  non  puo'
far valere il proprio diritto sino a quando permanga quello del primo
titolare. 
  La misura dell'assegno di riversibilita'  e'  determinata  in  base
alla tabella annessa al presente testo unico; 
  l'assegno e' integrato da una rendita vitalizia costante  di  annue
L. 27.000. 
  Se  con  il  coniuge  superstite  concorrono  orfani  minorenni  di
precedente matrimonio o dei quali, comunque,  il  coniuge  superstite
non  abbia  la  rappresentanza  legale  ovvero  orfani   maggiorenni,
l'assegno di riversibilita'  e'  ripartito  secondo  le  disposizioni
dell'art. 5, commi terzo e quarto. 
  Nel caso di concorso tra orfani soli o tra genitori o tra  fratelli
e sorelle, si applicano le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma. 
  In tutti i casi di concorso  tra  congiunti  dello  stesso  ordine,
l'assegno e' aumentato di annue L. 18.000  per  ciascun  compartecipe
oltre il primo; tale aumento e' compreso nella ripartizione.