(Convenzione-art. 18)
                             Articolo 18 
 
  In  materia  civile  e  commerciale,  le  decisioni  emesse   dalle
autorita' giudiziarie in Italia o in Marocco saranno  rese  esecutive
sul territorio dell'altro paese, se rispondono ai seguenti requisiti: 
    a)  che  la  decisione  sia  stata  pronunciata  da  un   giudice
competente  ai  sensi   delle   norme   di   diritto   internazionale
riconosciute nel paese in cui deve  aver  luogo  l'esecuzione,  salvo
espressa rinuncia dell'interessato; 
    b) che le parti siano state regolamentate citate, rappresentate o
dichiarate contumaci; 
    c) che la decisione, in base alla legge del paese in cui e' stata
pronunciata, abbia acquistato l'efficacia di  cosa  giudicata  o  sia
suscettibile di esecuzione; 
    d) che la decisione non sia  contraria  all'ordine  pubblico  del
paese in cui e' richiesta la sua esecuzione o ai principi di  diritto
pubblico applicabili in detto paese. Inoltre, essa  non  deve  essere
contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto paese che
abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata; 
    e) che nessun giudice dello Stato richiesto sia  stato  investito
di una domanda fra le stesse parti e  per  lo  stesso  oggetto  prima
della proposizione della domanda davanti al giudice che ha emesso  la
decisione di cui si chiede l'exequatur.