Articolo 18 In materia civile e commerciale, le decisioni emesse dalle autorita' giudiziarie in Italia o in Marocco saranno rese esecutive sul territorio dell'altro paese, se rispondono ai seguenti requisiti: a) che la decisione sia stata pronunciata da un giudice competente ai sensi delle norme di diritto internazionale riconosciute nel paese in cui deve aver luogo l'esecuzione, salvo espressa rinuncia dell'interessato; b) che le parti siano state regolamentate citate, rappresentate o dichiarate contumaci; c) che la decisione, in base alla legge del paese in cui e' stata pronunciata, abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata o sia suscettibile di esecuzione; d) che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del paese in cui e' richiesta la sua esecuzione o ai principi di diritto pubblico applicabili in detto paese. Inoltre, essa non deve essere contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto paese che abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata; e) che nessun giudice dello Stato richiesto sia stato investito di una domanda fra le stesse parti e per lo stesso oggetto prima della proposizione della domanda davanti al giudice che ha emesso la decisione di cui si chiede l'exequatur.