(Convenzione-art. 25)
                             Articolo 25 
 
  Gli atti autentici, particolarmente gli atti notarili, esecutivi in
uno  dei  due  paesi,  sono  dichiarati  esecutivi  nell'altro  paese
dall'autorita'  competente,  secondo  la  legge  del  paese  in   cui
l'esecuzione deve aver luogo. 
  Detta  autorita'  verifica  soltanto  se  gli  atti  rispondono  ai
requisiti necessari per la loro autenticita' nel paese  in  cui  sono
stati ricevuti e se le disposizioni in base alle  quali  l'esecuzione
e' richiesta non siano contrarie allo ordine pubblico  del  paese  in
cui e' richiesto l'exequatur.