(Convenzione-art. 36)
                             Articolo 36 
 
  La richiesta di estradizione sara' fatta per iscritto o  presentata
per via diplomatica. Si dovra' esibire a sostegno di tale richiesta: 
    a) l'originale o la copia  autentica  sia  di  una  decisione  di
condanna esecutiva, sia di un mandato d'arresto o di ogni altro  atto
avente la medesima forza, emanato nelle forme prescritte dalla  legge
dello Stato richiedente; 
    b)  un'esposizione  sui  fatti   per   i   quali   e'   richiesta
l'estradizione, sul tempo ed  il  luogo  in  cui  questi  sono  stati
commessi, sulla loro qualificazione giuridica ed una  indicazione  il
piu' possibile esatta sui riferimenti alle disposizioni di  legge  ad
essi applicabili; 
    c) una copia delle disposizioni di legge  applicabili  nonche'  i
connotati, il piu' possibile precisi, della persona di cui si tratta,
con ogni altra indicazione atta ad individuarne  la  identita'  e  la
nazionalita'.