Articolo 36 La richiesta di estradizione sara' fatta per iscritto o presentata per via diplomatica. Si dovra' esibire a sostegno di tale richiesta: a) l'originale o la copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato d'arresto o di ogni altro atto avente la medesima forza, emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente; b) un'esposizione sui fatti per i quali e' richiesta l'estradizione, sul tempo ed il luogo in cui questi sono stati commessi, sulla loro qualificazione giuridica ed una indicazione il piu' possibile esatta sui riferimenti alle disposizioni di legge ad essi applicabili; c) una copia delle disposizioni di legge applicabili nonche' i connotati, il piu' possibile precisi, della persona di cui si tratta, con ogni altra indicazione atta ad individuarne la identita' e la nazionalita'.