(Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera-art. 1)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE  25  NOVEMBRE  1971,  N.  1096,
             SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA. 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E'  considerata  produzione  a  scopo  di  vendita   dei   prodotti
sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli
altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli  dalle
scorie  e  confezionandoli  per  il  commercio,  qualunque   ne   sia
l'entita', la cui attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai
fini industriali o commerciali. E' altresi' considerata produzione  a
scopo  di  vendita  quella  effettuata  da   cooperative,   consorzi,
associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se  al  solo  scopo
della distribuzione ai  propri  associati,  compartecipanti,  coloni,
mezzadri e dipendenti. E' inoltre considerata produzione a  scopo  di
vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata  per  conto
terzi o comunque per la distribuzione.