REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096, SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA. Art. 1. E' considerata produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita', la cui attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresi' considerata produzione a scopo di vendita quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti. E' inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto terzi o comunque per la distribuzione.